Le responsabilità di custodia degli alberi

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di Studio Pandini srl

Chi ha in carico la custodia di un oggetto risponde dei danni o delle lesioni eventualmente causati dal bene; questo vale anche nel caso di alberi sbrancati o sradicati che abbiano creato danni a cose o lesioni a persone.

Va ben distinta la responsabilità dolosa che si ha quando il sinistro è programmato o previsto, dalla responsabilità colposa, presente invece quando il sinistro non è intenzionale in quanto addebitabile a negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme, ordini o discipline (art.43 C.P.).

Nel caso dello schianto di un albero, è molto improbabile rilevare un’azione di tipo doloso, mentre è più frequente riconoscere una responsabilità colposa, dovuta a imperizia o negligenza nella custodia.

Nella responsabilità civile, il dovere di custodia genera automaticamente presunzione di colpa nei confronti del custode e la dimostrazione della diligenza non è sufficiente a liberare dalle responsabilità; le responsabilità penali non sono invece automatiche e vanno sempre dimostrate dalla parte lesa.

La responsabilità civile può essere trasferita ad una figura giuridica, quella penale è invece sempre personale.

Se un albero cadendo crea danni abbiamo automaticamente una responsabilità civile a carico del titolare della custodia (proprietario o amministratore o conduttore che sia), non abbiamo invece automaticamente un colpevole per le lesioni.

Il proprietario è sempre custode dei propri alberi a meno che non abbia trasferito il titolo di custodia (e di responsabilità) in forma scritta e circostanziata a terzi: un esempio lo troviamo nei contratti di comodato e in quelli di locazione, in alcuni contratti d’opera o di appalto o di gestione.

Per liberarsi dalle responsabilità civili serve sempre dimostrare la casualità fortuita, o causa di forza maggiore, che consiste nel dimostrare che l’evento si è verificato per una causa esterna, imprevedibile e inevitabile, estranea perciò alle responsabilità di custodia dell’albero.

La responsabilità penale, al contrario, non è automatica ma va dimostrata dalla parte lesionata.

Per l’attribuzione delle responsabilità penali, quindi personali, come prima cosa bisogna individuare il titolare dell’obbligo giuridico di impedire eventi dannosi o pericolosi ricollegabili all’albero (obbligo rilevante ex art.40 comma 2 C.P.).

Normalmente, questa responsabilità di garanzia viene riconosciuta al proprietario o all’amministratore (il titolo di custodia deve essere però trasferito per via formale scritta e circostanziata, precisa e dettagliata).

Sul titolare della custodia grava perciò un dovere di diligenza nelle sue mansioni la cui violazione implica, in caso di evento lesivo, colpe penalmente gravi.

Le responsabilità vengono poi aggravate nel caso di non ottemperanza alle disposizioni tecniche di una perizia che avesse certificato pericolosità e rischiosità dell’albero; in questi casi, anche la caduta di un albero sottoposto a “vincolo” (per esempio vincolo paesaggistico o vincolo da regolamento comunale del verde, ecc.) verrebbe riconosciuta come elemento di negligenza nella custodia e di mancato rispetto delle disposizioni di gestione in sicurezza dell’area.

Perché e quando si verifica lo schianto di un albero?

Le statistiche ci dicono che il 95% degli schianti è causato da:

  • parassitologie alle radici, al fusto o alle branche
  • difetti morfologici di crescita
  • indebolimenti per lesioni subite da scavi o da potature eseguite in maniera scorretta

Nel restante 5% dei casi la responsabilità è addebitabile ad eventi naturali imprevedibili e di forza maggiore, contro i quali la prudenza e l’attenzione nulla possono fare.

Detto questo, resta comunque il fatto che nove volte su dieci i danni e/o le lesioni causate dalla caduta di un albero potevano essere evitate monitorando il soggetto ed intervenendo per tempo con la sua eliminazione ovvero con la sua “manutenzione di riduzione del rischio”. In tale quadro vanno a collocarsi le perizie VTA che certificano la condizione fitosanitaria o fitostatica dell’albero.

Va da sé che, disattendendo le prescrizioni tecniche, il custode risulta, di conseguenza, negligente o imprudente per cui si innescano responsabilità di difficile risoluzione.

Le condizioni di debolezza strutturale e di pericolosità aggravano le responsabilità civili (in caso di danni) e le responsabilità penali (in caso di lesioni) provocate da uno schianto.

In merito al caso fortuito di un sinistro, ricordiamoci sempre che è necessario provare che questo sia stato un evento eccezionale e imprevedibile.

Per quanto riguarda il procedimento diagnostico esiste una procedura scientifica capace di valutare il rischio permettendo in tal modo di definire il livello di pericolosità dell’albero in quel contesto.

NB: mentre il rischio di cedimento resta un valore assoluto e riferito unicamente alle condizioni dell’albero, per la valutazione della pericolosità possiamo avere valori diversi anche per lo stesso albero se lo andiamo a valutare in contesti diversi (es: un viale in centro-città, una strada di campagna, una zona interna ad un bosco poco frequentato)

Questo significa che lo stesso albero può avere solo un unico punteggio di merito nella scala di rischio di cedimento ma può avere punteggi di pericolosità diversi in base al suo target, ossia al tipo di frequentazione della zona circostante l’albero; ci riferiamo ad una presenza continua di persone o cose in tale zona ovvero una presenza saltuaria come anche sporadica o molto rara.