Taglio alberi in zona vincolo paesaggistico

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Di Fiorenzo Pandini

Per l’abbattimento di piante poste in zone sotto vincolo paesaggistico, su tutto il territorio nazionale vige il Codice Urbani ovvero il D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Le procedure da seguire per ottenere il nulla-osta all’abbattimento di alberature private non deve però fare riferimento solo al decreto sopra citato perché a livello lovale possono esistere norme di tutela e di vincolo stabilite dagli strumenti della pianificazione urbanistica: ci riferiamo ai  classici piani regolatori comunali, che in Lombardia oggi prendono il nome di PGT.
Norme locali e vincoli dello Stato sono perciò i due riferimenti cui fare capo ben sapendo che le semplificazioni apportate dal recente D.p.r. 31/2017 vanno applicate al vincolo paesaggistico dello Stato ma non eliminano le eventuali forme di tutela valide a livello comunale
Il D.p.r. 13 febbraio 2017 n. 31 individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ma anche quelli compresi o esonerati dalla procedura autorizzativa semplificata.

Tale decreto, nell’allegato A punto 14 esclude da procedura paesaggistica la sostituzione (ovvero il taglio con successiva nuova piantagione) di alberi e arbusti eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o storicamente tipiche dei luoghi.
Alcuni dubbi e richieste di chiarimenti sono però emersi in qualche funzionario disorientato sulla definizione di “albero adulto”, specifica che sotto il profilo biologico va ad identificare l’entrata in maturità sessuale dell’albero. Ecco allora che un acero è adulto a 4-5 anni mentre un ginkgo lo diventa a 20.
Per questo motivo, qualche Comune si è inventato una interpretazione “cautelativa” del D.p.r. n. 31/2017 imponendo l’autorizzazione paesaggistica semplificata anche là dove l’allegato A.14 del decreto la esclude.

E’ pur vero che al punto 22 dell’allegato B si specifica che è richiesta l’autorizzazione paesaggistica semplificata nel caso in cui il taglio non preveda sostituzione come anche nel caso la sostituzione sia prevista nel caso di taglio di alberi e arbusti vincolati ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio ma ciò non toglie che nelle altre sostituzioni dopo un abbattimento la procedura paesaggistica debba essere esclusa.
Attenzione ora: il fatto che l’allegato A.14 del D.p.r. 31 escluda dalla procedura paesaggistica il taglio con sostituzione non autorizza il cittadino ad intervenire in libertà nel caso l’albero si trovi in un territorio in cui vige un regolamento comunale di tutela del verde.
Va detto: il regolamento del verde, per avere valore giuridico, deve essere recepito all’interno del piano regolatore del Comune, altrimenti perde valore vincolistico.
In tal caso lo Stato liberalizza il taglio con sostituzione dell’albero sotto vincolo paesaggistico ma il Comune lo vincola ad una specifica autorizzazione previo deposito di una relazione agronomica.

Allo stesso modo, il taglio senza sostituzione di un albero sotto vincolo paesaggistico viene consentito dalle disposizioni dell’allegato B del decreto 31 ma potrebbe però essere negato se nel Comune vige l’obbligo della sostituzione forzosa.
In questo caso la procedura paesaggistica può acconsentire il taglio senza sostituzione ma le norme locali di tutela del verde lo vietano, vincolandolo ad una nuova piantagione.

Fiorenzo PandiniDottore agronomo – Brescia
www.fiorenzopandini.it