I punti focali del DM 10 Marzo 2020

Agr. Dott. Marco Pandini

 

DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 2020
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA CURA DEL VERDE

Con il Decreto Ministeriale 10/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 aprile dello stesso anno, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha emanato precise norme in merito ai nuovi "Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale".

Il Decreto stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, di specifiche tecniche e di clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro stesso.

Nello specifico, in questo articolo, si vogliono riassumere i punti salienti sul tema del censimento e dei sistemi informativi ad esso associati.

Al quinto capoverso della prima pagina del D. M., si riporta testualmente: ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato Decreto 13/12/2013 in ragione dell'evoluzione della normativa nel frattempo intervenuta sulla protezione del capitale naturale e sul valore dei servizi ecosistemici e della necessità di adottare un approccio sistemico, integrato affrontando la gestione del verde pubblico nell'ambito di una visione strategica del ruolo che lo stesso può avere per l'ambiente urbano e per la collettività.
Al punto b, dell’art. 2 Definizioni è scritto che il  servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico dovrà essere integrato dal censimento del verde il quale dovrà essere strutturato mediante informazioni e dati relativi al patrimonio arboreo oggetto dell'appalto.
Oltre a ciò, si dovrà prevedere l’elaborazione di un piano di manutenzione e gestione delle aree verdi mirato a soddisfare le reali esigenze di intervento sul territorio e a condurre in modo sistematico ed organico le attività previste dal servizio nonché l'attuazione di iniziative di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza.

Alla pagina 3, lettera C, primo capoverso, si raccomanda alle stazioni appaltanti di gestire il verde pubblico in un'ottica ampia, estesa ad una visione strategica di medio-lungo periodo, finalizzata a raggiungere obiettivi di sostenibilità complessiva (ambientale, sanitaria, sociale ed economica), tenendo conto delle indicazioni che nel corso degli anni sono emerse dalle norme e dai piani elaborati, sia dal Parlamento, sia da vari organismi istituzionali ed enti di ricerca.
Tale approccio è garanzia affinché l’amministrazione pubblica e la collettività possano cogliere tutti i benefici che derivano dal poter disporre della presenza di un apparato di verde pubblico ampio, accessibile e ben tenuto.

Per garantire l’approccio strategico è per cui essenziale che le stazioni appaltanti, in particolare le Amministrazioni comunali, siano in possesso e applichino concretamente strumenti di gestione del verde pubblico come il censimento del verde, il piano del verde, il regolamento del verde pubblico e privato e il bilancio arboreo i quali rappresentano la base per una corretta gestione sostenibile del verde urbano.

Il testo del Decreto specifica che, in particolare, il censimento del verde rappresenta lo strumento fondamentale per la corretta pianificazione di nuove aree verdi, oltre ad essere uno strumento per la programmazione del servizio di manutenzione del verde, per la progettazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente e per la stima degli investimenti economici necessari al mantenimento e potenziamento della funzionalità del patrimonio verde.
Tale strumento dovrà essere supportato dalla costituzione di una banca dati informativa (georeferenziata) necessaria a predisporre interventi efficaci di pianificazione e gestione del verde urbano.

Si vuole porre l’attenzione sulla specifica: qualora le amministrazioni pubbliche non ne siano ancora dotate, devono prevedere la realizzazione di un censimento minimo di primo livello prima di procedere all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione.

Sempre alla pagina 3, lettera C, al dodicesimo capoverso si riporta: essendo il patrimonio del verde un sistema vivente in continua evoluzione, questo richiede un'analisi puntuale, una costante attività di monitoraggio e manutenzione e, per questo motivo, gli interventi condotti in tale ambito devono essere ispirati a criteri di tutela e valorizzazione da condurre in maniera pianificata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.

Oltre a ciò, sarà necessario poi proseguire con la redazione di un "Piano del verde" (strumento integrativo necessario alla pianificazione urbanistica generale-esigenze del territorio, obiettivi previsti, interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano, risorse economiche da impegnare, modalità di monitoraggio degli obiettivi raggiunti previsti, unitamente al coinvolgimento delle comunità locali.

Alla pagina 4, prima riga, sottolinea che una corretta gestione del verde, oltre a migliorare la qualità, riduce la necessità di interventi di emergenza e previene possibili eventi pericolosi per le persone e cose.

Prosegue poi riportando che nel caso la stazione appaltante non disponga ancora di un censimento e di una classificazione degli alberi, già previsti dalla legge n. 10/2013, per le amministrazioni comunali con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, si dovrà integrare, oltre  "l’anagrafica delle aree", anche l’anagrafica relativa alle alberature.
A far data dal 2021, tale obbligo è esteso ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà introdurre, nella documentazione progettuale e di gara, una serie di criteri premianti tra cui, fatto salvo la scadenza temporale suddetta, la dichiarazione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa offerente, ad integrare il censimento con le informazioni relative alle alberature presenti nell'area oggetto dell'appalto. Impegno contrattuale sottoposto a pena pecuniale in caso di inadempienza o ritardo nell'adempimento.

Si prescrive anche l’aggiornamento del censimento, sempre a carico dell’aggiudicatario delle varie attività di manutenzione eseguite durante il servizio, il quale dovrà eseguire l'aggiornamento del censimento già in possesso della stazione appaltante.
Sempre come criteri premianti per i potenziali aggiudicatari, la stazione appaltante dovrà favorire a fini di educazione ambientale, l'apposizione di etichette resistenti alle intemperie recanti il nome botanico delle specie vegetali.

Si attribuirà un punteggio tecnico premiante nel caso in cui  l’impresa si impegni ad avanzare il livello di censimento posseduto dalla stazione appaltante.
Deve essere prevista da parte dell'amministrazione una penale in caso di inadempienza o ritardo.
Lo strumento censimento dovrà essere supportato dalla costituzione di una banca dati senza la quale risulterebbe difficile predisporre interventi efficaci di pianificazione e gestione del verde urbano.

Il D. M. prescrive anche un protocollo di procedure che qui sotto si riportano:

  • il "dato deve essere gestito dove nasce" perché solo in questo modo si garantisce la sua qualità;
  • deve essere possibile combinare i dati provenienti da diverse fonti e condividerli tra più utenti ed applicazioni;
  • i dati geografici devono essere accessibili, facili da comprendere ed interpretare, utilizzando strumenti di visualizzazione semplici ed intuitivi;
  • Il censimento da realizzare dovrà avere diversi livelli di approfondimento, a seconda delle funzionalità che sono richieste e del tipo di appalto.

La classificazione ha lo scopo uniformare i livelli di conoscenza delle diverse stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale e permetterne il loro approfondimento, mirato al miglioramento della gestione del territorio e della qualità del verde.
Come previsto dalle specifiche, l'amministrazione qualora non ne sia ancora dotata, deve prevedere la realizzazione di un censimento minimo prima di procedere all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione.

Il primo livello comprende un'anagrafica delle aree verdi, dalla quale sia chiaro quali sono le aree gestite ed oggetto dell'appalto, sia in termini di descrizione e classificazione, che in termini geografici (confine tra area pubblica gestita ed aree private).
Il secondo livello prevede invece l'individuazione all'interno delle aree verdi della posizione e delle caratteristiche delle alberature, in modo da permetterne un monitoraggio efficace ed attento.

Allo stesso modo è opportuno in questo secondo livello rilevare gli attrezzi ludici e quelli sportivi all'interno delle aree gestite, anch'essi oggetto di ispezioni periodiche per garantire la sicurezza per i fruitori.

Infine, un terzo livello prevede un censimento completo di tutti gli elementi del verde, per gestire tutti i tipi di lavorazioni e segnalazioni riguardanti le aree verdi e quindi permettere il monitoraggio di appalti complessi quali global service.

 

Primo Livello - Censimento aree obbligatorio per tutti i comuni.


Questo livello permette di sapere quante e quali superfici sono di competenza dell'ente appaltatore. L'elenco dovrà avere un contenuto informativo minimo consistente in:

  • codice area: un codice alfanumerico che individui univocamente ciascuna località gestita;
  • nome area: un nome che caratterizzi l'area e che sia comprensibile e univocamente individuabile per tutti gli attori coinvolti nella gestione (per esempio Scuola Pascoli, Parco Marconi, rotonda tra via Piave e via Petrarca, viale Stazione, ecc.);
  • classificazione area: una classificazione in base alla destinazione d'uso della tipologia di verde dell'area. Per questa classificazione si può fare riferimento alle linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici dell'Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini, o alle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile;
  • classificazione Istat: La "Rilevazione dati ambientali nelle città", effettuata annualmente dall'Istat, raccoglie informazioni ambientali relative ai comuni capoluogo di tutte le province italiane e delle città metropolitane. I dati e l’informazione statistica hanno l'obiettivo di fornire un quadro informativo a supporto del monitoraggio dello stato dell'ambiente urbano e delle attività attuate dalle Amministrazioni per assicurare la buona qualità dell'ambiente nelle città. Per le istruzioni sulla classificazione si rimanda all'apposita documentazione dell'Istat;
  • intensità di fruizione: come previsto anche dalle linee guida dell'Associazione direttori e tecnici pubblici giardini, è opportuno prevedere in questa fase anche una classificazione delle aree gestite in funzione dell'intensità di fruizione. Questo permetterà quando si passa alla seconda o terza fase del censimento di lavorare per priorità, in funzione di quanto le aree sono effettivamente fruite;
  • data inizio gestione: ai fini di costituire una banca dati storica, che permetta anche di analizzare l'evoluzione delle aree gestite da un anno all'altro (anche in funzione del bilancio verde previsto nell'ambito della legge n. 10/2013) è opportuno indicare anche la data di inizio gestione;
  • data fine gestione: data nella quale la gestione dell'area da parte del comune è terminata (per esempio in caso di riqualificazione dell'area);
  • perimetro: rappresenta su mappa l'area gestita. La somma delle aree censite darà la superficie totale del verde di un comune. Inoltre, il perimetro preciso consentirà ad ogni portatore di interesse, della stazione appaltante o dell'appaltatore, di sapere esattamente fin dove arrivano le aree gestite. Bisogna però distinguere tra due tipi di aree:
  • perimetro reale: le aree come parchi, rotonde, aree sportive, aree ricreative, ecc., dove viene rilevato il perimetro dell'area stessa e dove tutta la superficie che ricade all'interno del perimetro è gestita;
  • perimetro fittizio: le aree stradali, dove la superficie gestita riguarda solo le alberature ed i relativi tornelli ed eventualmente in ambito extraurbano i cigli stradali. Per questa seconda tipologia è complesso rilevare solo l'area gestita, in quanto spesso costituita dai soli tornelli in prossimità della base del tronco delle piante. Pertanto, è ammesso rilevare tutta l'area stradale sulla quale incidono le alberature, avendo l'accortezza di classificarla come "area fittizia" in modo che non falsi le statistiche sulle aree complessive gestite;
  • rilevatore: operatore che ha effettuato il rilievo;
  • data rilievo: data del rilievo.

 

Secondo Livello - Censimento alberi obbligatorio sin da subito per i comuni superiori ai 25000 abitanti e, a partire dal 2021, per i Comuni superiori ai 15.000 abitanti.


Per i comuni superiori ai 25000 abitanti e, a partire dal 2021, ai 15.000 abitanti, come previsto dalla legge n. 10/2013, è opportuno censire anche le alberature. Sebbene la legge n. 10/2013 parli solo delle alberature, sarebbe comunque opportuno estendere il censimento anche agli attrezzi ludici e sportivi, in quanto anche questi, come le alberature, richiedono un monitoraggio continuo, che ne certifichi la conformità alle norme Uni En specifiche. In questo documento vengono trattati comunque solo i livelli obbligatori e quindi le alberature. Per quanto riguarda gli attrezzi ludici si rimanda al terzo livello (censimento globale del verde urbano).

Per il censimento delle alberature molte amministrazioni hanno già provveduto a censire e documentare le singole piante. Pertanto, in questo documento si fa riferimento ad un contenuto informativo minimo che questi censimenti devono contenere. Sarà poi cura di ogni amministrazione integrare queste informazioni con i risultati delle analisi periodiche della stabilità o con le informazioni relative agli interventi di manutenzione sulle piante.

Il catasto delle alberature è strettamente legato all'anagrafica delle località: le alberature di proprietà pubblica devono ricadere all'interno delle aree gestite e censite di cui al primo livello. Per ciascuna pianta vanno rilevate le seguenti informazioni minime, alle quali possono essere associate ulteriori informazioni a discrezione dell'amministrazione.

Nella seguente lista le informazioni facoltative sono specificate.

Tutti gli altri campi sono da ritenersi obbligatori:

  • codice pianta: una numerazione univoca delle piante (può essere univoca per tutto il comune o univoca all'interno di ciascuna località, in modo che la combinazione codice area e codice pianta sia univoca);
  • codice area: codice della località nella quale si trova la pianta (vedi livello 1);
  • posizione geografica: coordinate cartografiche della pianta, nello stesso sistema di riferimento dei perimetri dell'area, in modo che le piante ricadano all'interno di una area gestita;
  • data inizio: ai fini di costituire una banca dati storica, che permetta anche di analizzare l'evoluzione del patrimonio arboreo da un anno all'altro (anche per rispondere alle esigenze del bilancio verde previsto a fine legislatura per gli amministratori dei comuni superiori a 15.000 abitanti nell'ambito della legge n. 10/2013);
  • data fine gestione: data nella quale la pianta viene abbattuta;
  • specie: nome scientifico della pianta;
  • nome comune: nome comune della pianta (facoltativo);
  • diametro tronco (espresso in cm) : rilevato il diametro della pianta ad un'altezza di 1,30 m;
  • altezza della pianta: stima o misura dell'altezza della pianta in metri;
  • diametro chioma: diametro della chioma in metri (facoltativo);
  • fase sviluppo: nuovo impianto, pianta giovane, adulta, senescente;
  • protezione: eventuale stato di protezione della pianta (albero monumentale o pianta di particolare interesse);
  • rilevatore: operatore che ha effettuato il rilievo;
  • data rilievo: data del rilievo.

A queste informazioni andranno poi associate informazioni accessorie sullo stato della pianta in un particolare momento (altezza del fusto da terra alla prima impalcatura della chioma) analisi di stabilità speditive, visive o strumentali), o eventuali interventi passati, o pianificati in futuro.

 

Terzo Livello - Censimento globale di tutti gli elementi del verde pubblico.


Per una gestione efficace di tutti gli elementi del verde, una completa tracciabilità delle attività svolte, dei costi sostenuti, di eventuali non conformità rilevate, per una governance attenta alla sicurezza e alla qualità e per una valorizzazione dei servizi ecosistemici, si raccomanda di realizzare un censimento completo di tutti gli elementi del verde.

L'organizzazione delle attività di manutenzione del verde e i relativi costi sono legati alle caratteristiche degli specifici oggetti lavorati e dalla loro quantificazione.
Ad esempio, lo sfalcio di un prato è realizzato con macchinari diversi a seconda che si trovi "in scarpata", "in area sportiva" o "in sede tranviaria": a questa lavorazione corrispondono aspetti organizzativi e costi diversi, che verranno applicati ai metri quadrati di superficie falciata. È quindi fondamentale classificare fin da subito in maniera corretta le diverse tipologie di prati, pavimentazioni, recinzioni, arredo urbano, ecc., in funzione delle lavorazioni a cui sono sottoposti.

Il "Modello dati per il censimento del verde urbano" è stato sviluppato tenendo conto da un lato delle esigenze manutentive del verde urbano, dall'altra del contesto normativo nazionale ed internazionale in cui si colloca, in particolare per quanto riguarda la compatibilità con le banche dati territoriali a livello locale, nazionale ed internazionale.

Il modello dati tiene conto sia della strutturazione logica della banca dati, che della codifica dei vari elementi del verde, che delle modalità di rilievo. Ad integrazione è anche stato realizzato un glossario, che identifica per ogni tipologia di elemento verde le modalità di rilievo e di classificazione, rappresentando di fatto un capitolato tecnico per incarichi di realizzazione della banca dati. Per una descrizione completa del modello dati, delle codifiche, delle modalità di rilevo e gestione, si rimanda al documento specifico.