Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani
Il testo unificato dei progetti di legge in titolo reca disposizioni volte a incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
AA.C. 3465-4290-A
Autore: | Servizio Studi – Dipartimento ambiente |
Titolo: | Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani – A.C. 4290 e A.C.3465 – Elementi per esame assemblea |
Riferimenti: | AC N. 4290-A/XVI | AC N. 3465-A/XVI | AC N. 4290/XVI | AC N. 3465/XVI |
Serie: | Progetti di legge Numero: 487 Progressivo: 1 |
Data: | 19/09/2011 |
Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
Numero del progetto di legge | 3465-4290-A |
Titolo | Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani |
Data approvazione in Commissione | 27 luglio 2011 |
Contenuto
Il testo unificato dei progetti di legge in titolo reca disposizioni volte a incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Si ricorda, in proposito, che il disegno di legge A.C. 4290 è già stato approvato dal Senato e che il testo unificato in esame riprende sostanzialmente il contenuto del disegno di legge n. 4290 introducendo, rispetto a tale testo, l’articolo 3 e disposizioni volte a promuovere l’incremento di “cinture verdi” (green belt) intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, come si vedrà più specificamente nel prosieguo.
L’art. 1 del testo unificato in esame istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi», che sostituisce la «Festa degli alberi» di cui all’art. 104 del regio decreto n. 3267/1923 che di conseguenza viene abrogato. Ogni anno tale Giornata dovrà essere intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. Durante tale Giornata il Ministero dell’ambiente può realizzare, d’intesa con i Ministeri dell’istruzione e delle politiche agricole, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, volte a diffondere una nuova cultura ambientale. Viene specificato che tali iniziative non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede poi che, durante la Giornata degli alberi, le istituzioni scolastiche curino, in collaborazione con le autorità comunali e regionali e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora di piantine di specie autoctone in aree urbane individuate d’intesa con ciascun comune. L’attuazione di tale disposizione è demandata a un decreto interministeriale nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L’art. 2 del testo unificato reca alcune modifiche alla legge 113/1992 che ha introdotto l’obbligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente. Le modificheprevedono che l’obbligo di messa a dimora di un albero sussista solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e valga anche per ogni minore adottato. Viene ridotto il termine per la messa a dimora da un anno a tre mesi (dalla registrazione anagrafica), tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione, fermo restando che essa può essere differita in caso di avversità stagionali. Al fine di conferire maggiore effettività a tali norme, si prevede che ciascun comune provveda al censimento degli alberi piantati entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, che dovrà essere reso noto allo scadere del mandato dei sindaci, al fine di instaurare una forma di verifica.
L’art. 3 istituisce – presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con il compito di monitorare l’attuazione delle legge n. 113 del 1992. Il comma 2 dell’art. 3 elenca le funzioni del Comitato tra le quali rileva: la promozione dell’attività degli enti locali per garantire l’attuazione della citata legge; la proposta di un piano nazionale per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per garantire un adeguamento dell’edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del testo unificato; la predisposizione di una relazione sui risultati del monitoraggio da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ciascun anno; il monitoraggio sull’attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi; la promozione degli interventi volti a favorire i giardini storici. Il comma 3 dell’articolo 3 reca la clausola di invarianza degli oneri derivanti dall’articolo 3. In recepimento di una condizione formulata dalla V Commissione ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione si prevede la non corresponsione ai componenti del Comitato di gettoni, compensi o altri emolumenti.
Con una modifica all’art. 43 della legge 449/1997 l’art. 4 del testo unificato in esame prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l’assorbimento di emissioni di CO2 tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo. E’ concessa, inoltre, la facoltà al comune di inserire il nome, la ditta, il logo dello sponsor all’interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti dovranno essere definite con successivo decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata.
L’art. 43 della legge 449/1997 consente alle p.a. di stipulare contratti di sponsorizzazione – con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile – con la finalità di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati. Il ricorso alle sponsorizzazioni è però subordinato al rispetto di tre condizioni: devono perseguire interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e privata e comportare risparmi di spesa per le amministrazioni coinvolte.
L’art. 5 del testo unificato in esame detta disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità per le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l’effetto “isola di calore“, in particolare: per le nuove costruzioni attraverso la riduzione dell’impatto edilizio e il rinverdimento dell’area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia; per gli edifici esistenti per mezzo della tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici; mediante coperture a verde previste dall’art. 2, comma 5, del DPR 59/2009, quali strutture dell’involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico; mediante rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che con tecniche di verde pensile verticale; con la previsione di grandi aree verdi pubbliche nell’ambito della pianificazione urbanistica nelle zone a maggior densità edilizia. Il testo unificato in esame integra il disposto dell’articolo 4 del disegno di legge n. 4290 prevedendo la facoltà che le regioni, le province e i comuni possano promuovere l’incremento degli spazi verdi urbani nonché di “cinture verdi” intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani.
Si ricorda che l’art. 2, comma 5, del DPR 59/2009 sul rendimento energetico in edilizia introduce, tra gli interventi edilizi che possono migliorare la prestazione energetica degli edifici, anche le coperture a verde. Esse vengono definite quali “coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio e vengono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali”.
L’art. 6 rinvia ad appositi regolamenti comunali l’introduzione di disposizioni che incentivino l’utilizzo di tecniche che prevedono il ricorso al verde pensile e alle pareti rinverdite per le nuove costruzioni, mentre per i nuovi stabilimenti industriali o commerciali si dispone che le relative recinzioni debbano prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile e le pareti rinverdite.
L’art. 7 introduce disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, definiti «alberi monumentali» dal comma 1. In proposito, si segnala che la Commissione ha approvato un emendamento volto a modificare la definizione di “albero monumentale” per tenere conto dell’osservazione formulata dalla XIII Commissione includendovi il riferimento all’albero secolare tipico. Un decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, dovrà: stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi. E’ altresì istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato (CfS). Sulla base di un emendamento approvato nel corso dell’esame in Commissione si prevede che le regioni individuino gli enti competenti al censimento degli alberi monumentali ed alla redazione e all’aggiornamento degli elenchi.
Le regioni, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, recepiscono la definizione di “albero monumentale” e raccolgono i dati risultanti dal censimento operato dagli enti individuati dalle regioni. Sulla base di tale censimento, redigono quindi gli elenchi regionali trasmettendoli al CfS.
Si ricorda che gli alberi monumentali sono stati inseriti tra gli immobili di notevole interesse pubblico dell’art. 136 del Dlgs 42/2004 (cd. Codice del paesaggio) dall’art. 2 del DLgs n. 63/2008. Essi sono pertanto soggetti alle disposizioni sui beni paesaggistici previste dalla parte III del Codice. Tra esse quelle che prevedono la costituzione di apposite commissioni regionali con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati, tra cui gli stessi alberi monumentali (art. 137). Il Codice del paesaggio non riporta però la definizione di albero monumentale che si rinviene, invece, nelle leggi regionali approvate dalla maggior parte delle regioni per la tutela degli alberi monumentali, oppure in alcune delibere per la gestione delle risorse forestali.
Lo stesso art. 7 introduce una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 100.000 euro per l’abbattimento/danneggiamento degli alberi monumentali, facendo comunque salvi alcuni casi motivati e improcrastinabili e previa autorizzazione comunale e parere obbligatorio e vincolante del CfS. Si prevede l’applicazione di tale sanzione salvo che il fatto non costituisca reato sulla base di un emendamento approvato dalla Commissione al fine di recepire la condizione formulata nel parere della II Commissione. L’onere derivante dall’attuazione dell’articolo viene quantificato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di un milione di euro per l’anno 2014 ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del DL 282/2004. La clausola di copertura finanziaria è stata modificata nel corso dell’esame in sede referente al fine di recepire una delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
L’art. 8, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone l’applicabilità della presente legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i loro statuti e le rispettive norme di attuazione.
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente
Nel corso dell’esame in sede referente, è stato costituito un Comitato ristretto nell’ambito del quale è stato predisposto un testo unificato delle proposte di legge inserendo sostanzialmente l’articolo 3, concernente il monitoraggio sull’attuazione della legge n. 113 del 1992 affidato a un Comitato per lo sviluppo del verde urbano, e disposizioni volte a promuovere l’incremento di “cinture verdi” (green belt) intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani.
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva
La I Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione volta a prevedere il coinvolgimento delle regioni nell’elaborazione del piano nazionale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c). La V Commissione, dopo aver acquisito la relazione tecnica, ha espresso un parere favorevole con due condizioni volte a garantire l’articolo 81, quarto comma, della Costituzione finalizzate, per un verso, a non garantire ai componenti del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico la corresponsione di gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati, e, per l’altro, a sostituire la clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 7.
Le Commissioni II e VII hanno espresso un parere favorevole con una condizione, mentre la Commissione XIII e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso un parere favorevole con osservazioni. La X Commissione ha, infine, espresso parere favorevole.
Nel testo all’esame dell’Assemblea è stata recepita la condizione formulata dalla I Commissione attraverso la previsione, all’articolo 3, comma 2, lettera c) dell’adozione del piano nazionale sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono state altresì recepite le condizioni formulate nei pareri delle Commissioni II e V, nonché l’osservazione inserita nel parere della XIII Commissione, come è stato precisato nella descrizione del contenuto della proposta di legge.
Il documento originale è disponibile al seguente indirizzo: http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AM0222B.htm