Definizione tecnica e giuridica dei tipi di piante
La definizione tecnica di pianta d’alto fusto, di medio fusto, arbusto, pianta da frutto, non è di significato univoco in quanto molte essenze possono avere doppio o triplo inquadramento.
Le espressioni usate dal legislatore sono alquanto infelici dal punto di vista botanico perché si è preteso di distinguere le piante, senza rendersi conto che lo sviluppo di una pianta non può essere determinato in astratto (in via potenziale), ma solo in relazione alle concrete condizioni climatiche ed alle modalità di coltivazione.
Un melo tradizionale è infatti classificabile come pianta d’alto fusto avendo una potenzialità di crescita libera che lo porta a superare i 7-8m di altezza pur restando egualmente classificabile a tutti gli effetti come pianta da frutto.
Il melo perde però la qualifica di alto fusto nel caso delle varietà nane incapaci di superare i 3m di altezza: per questi tipi di melo dovremmo allora parlare di piante di medio fusto e piante da frutto.
Stesso discorso per l’olivo, da secoli coltivata come pianta da frutto che si comporta come vera pianta d’alto fusto in molte sue varietà lasciate libere di sviluppare senza potature, mentre può essere inquadrata come pianta di medio fusto nelle sue varietà a crescita compatta e impalcata al di sotto dei 3m di altezza.
Anche la nozione di arbusto è generica perché molti di quelli che noi consideriamo come tali possono, col tempo, diventare alberi di medio fusto o anche alberi di alto fusto.
E’ il caso di certi carpini, ginepri, o sorbi capaci di superare i 10m di altezza se lasciati liberi di sviluppare, ovvero dei cornioli, allori, fotinie, lauri, noccioli o bossi, capaci di arrivare ai 6-7m di altezza se mai contenuti dalle potature.
La conseguenza di questo fatto è grave sul piano giuridico perchè significa che l'obbligo di rispettare le distanze (o il diritto di chiederne il rispetto) non sempre scatta nel momento in cui la pianta viene posizionata, ma solo nel momento in cui è chiaro che essa si avvia ad essere un albero piuttosto che un arbusto in base alle influenze ambientali e alle tecniche di coltivazione.
Se la giurisprudenza avesse fatto solo riferimento al portamento e alla dimensione “naturale e “potenziale” della pianta, non avrebbe acconsentito 1m per le siepi di castagno, ontano e piante simili (tutte di alto fusto) purchè tagliate al piede a turno regolare, o 2m per le siepi di robinia (vere piante di alto fusto) purchè mantenute in forma obbligata.
La sentenza n° 21865 - 26 febbraio 2003 espressamente riporta “…gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n° 1, cod. civ., debbono essere piantati a non meno di 3,0 metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come di alto fusto, o, se trattasi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a 3,0 metri…”
Diciamo quindi, tenuto conto degli esempi proposti dal legislatore, che sono di alto fusto le piante che andranno agevolmente a superare i 7-8m di altezza.
Non sono riconosciuti come di alto fusto, per contro, le viti, e le piante da frutto mantenute ad altezza inferiore a 2,5m.
Se non esistono norme locali, il riferimento risulta essere l’art. 892 del Codice Civile che pone distanze minime pari a:
- 0,5m per viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza inferiore ai 2,5m;
- 1,0m per le siepi di castagno, ontano e piante simili che nella pratica agricola si tagliano a turno regolare vicino al ceppo (taglio ceduo);
- 1,5m per gli alberi di non alto fusto con il tronco principale aperto in rami non oltre i 3 m di altezza;
- 2,0m per le siepi di robinie mantenute in forma obbligata con taglio regolare;
- 3,0m per gli alberi di alto fusto come castagni, noci, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili impalcati oltre i 3,0 m di altezza;
Elemento chiave per la valutazione “morfologica” della pianta è capire se la legge riferisce la tipologia “alto fusto” al portamento che la pianta assumerebbe potenzialmente o se la definizione deve considerare lo stato che la pianta va ad assumere con le pratiche colturali.
Se la distinzione va fatta rispetto al portamento naturale allora ne consegue che molte piante da frutto, come anche i castagni, gli ontani e le robinie, andrebbero posizionati a non meno di 3,0m di distanza disattendendo le misure meno limitative garantite dal codice civile (rispettivamente di 0,5-1,0-2,0m).
Se, per contro, la distinzione può sempre considerare l’effetto delle pratiche di gestione della pianta, allora potremmo ridurre la distanza di piantagione riducendo la crescita di piante potenzialmente capaci di arrivare a 20-30m di altezza.
La Cassazione insiste nel richiamare la dimensione naturale-potenziale che la pianta assume ma ciò pare contrastare l’eccezione concessa a castagni e ontani regolarmente potati (ammessi a 1,0m di distanza) o alle robinie regolarmente potate (ammesse a 2,0m).
Altro punto debole riguarda le piante riconosciute di non alto fusto perchè caratterizzate da un tronco aperto in branche al di sotto dei 3m di altezza.
La norma stabilisce che si considerano tali gli alberi il cui fusto si ramifica ad un altezza non superiore a 3 metri ma anche qui la legge non precisa se la ramificazione deve essere naturale o può essere indotta con potature specifiche.
Qualsiasi pianta di alto fusto, in effetti, una volta “capitozzata a 295cm di altezza da terra, genera branche che possono poi raggiungere i 20m di altezza!
Se così fosse, molte piante d’alto fusto andrebbero riclassificate come di non alto fusto se impalcate a meno di 3m di altezza ovvero se regolarmente potate per contenerle.
Fiorenzo Pandini
Dottore Agronomo