Danni o lesioni causate dallo schianto di un albero. Chi ne risponde?

La caduta di un albero, o di una sua grossa branca, non è un purtroppo un evento raro nei nostri giardini e, quando questo accade, i rischi per l’incolumità sono molto alti.

Nel caso del verde pubblico chi ne risponde è il Sindaco o un suo delegato.
Nel caso dei giardini privati affidati ad un’impresa del verde le responsabilità restano in capo al titolare dei “doveri di custodia diligente del bene” (così recita la legge).
La giurisprudenza individua nel proprietario-amministratore, o in una figura delegata in forma scritta e circostanziata, il titolare dei doveri dei custodia diligente da cui discendono le responsabilità civili e penali in caso di danni e lesioni causate dall’oggetto in custodia.

Il Sindaco, l’amministratore condominiale o il privato cittadino proprietario di un giardino sono perciò gravati del dovere di diligente custodia degli alberi che ricadono nelle loro aree verdi. Le perizie fitostatiche, in questo contesto, risultano gli unici strumenti diagnostici per valutare la pericolosità degli alberi e per garantirsi contro le responsabilità della negligenza nei doveri di custodia.

Lo schianto di un cedro affetto da marciume radicale da Armillaria ostoyae in un giardino privato


Lo schianto di due aceri in pubbliche strade comunali; in entrambi i casi per patologie radicali


A sx lo schianto di un tiglio lesionato dagli scavi stradali, a dx quello di un ippocastano cariato

Lo schianto di un albero o di grossi rami può avere diverse cause.
Nella maggioranza dei casi questi eventi sono prevedibili, se affrontati con perizia e diligenza, in quanto esistono procedure agronomiche che permettono di individuare vizi o difetti strutturali dell’albero quali micosi del legno, insetti lignicoli, difetti morfologici di crescita, lesioni sulle radici provocate da scavi di cantiere, suoli poco idonei, asfissie radicali, ecc…
In caso di caduta di un albero, le polizze assicurative possono coprire la responsabilità civile ma nulla possono su quella penale, che resta a carico della persona fisica titolare della “custodia del bene”.
Nel caso del verde pubblico, questa persona è individuata nel sindaco (o suo eventuale delegato), nel caso del verde privato, il “custode” può essere un amministratore come anche un privato cittadino.
La gestione in sicurezza delle alberature non ammette “ignoranza” e, pur non essendo in capo all’impresa manutentrice l’esecuzione dei controlli agronomici di un giardino, va comunque ribadita l’utilità delle segnalazioni dei casi sospetti al proprietario-cliente.

La segnalazione degli alberi sospetti è un elemento di professionalità per l’impresa manutentrice e si trasforma in un’arma vincente contro eventuali coinvolgimenti a seguito della caudata di un albero.
Sia ben chiaro: il titolare delle responsabilità civili e penali è sempre e solo il titolare della custodia del bene e questa figura non si identifica, per forza, con il guardiano della proprietà, con il giardiniere o con il ragioniere che tiene i conti economici.
L'art. 2051 cod.civ. non si riferisce alla "custodia" nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura, non derivi danno ad altri (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1859/00).
In questo senso la custodia è il potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, indipendentemente dal titolo che si possa vantare sulla cosa stessa.
"Custode" è, quindi, chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per effetto della disponibilità materiale di essa (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 24530/09; Cass. Civ. Sez. Unite, 12019/91). Non sussiste, al contrario, alcun potere di controllo, quando la relazione con la cosa è limitata nell'intensità e nel tempo di esercizio del potere, oppure consiste in una detenzione o un uso sporadico, nell'ambito di più ampi poteri organizzativi e direzionali spettanti ad altri (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 5418/78).

I controlli e le perizie

Il controllo del grado di sicurezza di un albero è un’operazione tecnica che richiede competenze specifiche e attrezzature adeguate : un albero può essere pericoloso non solo per malattie paras-sitarie ma anche per difetti di crescita o per lesioni subite.
La perizia non si limita perciò alla diagnosi sullo stato di salute dell’albero ma va a verificare la pericolosità dell’albero.


A sx controlli strutturali al martello conico, A dx controlli strutturali con resistografo

Il procedimento diagnostico è standardizzato a livello mondiale e richiede una schedatura specifica molto simile ad una cartella clinica con punteggi, prescrizioni e valutazioni.
La scheda VTA (visual tree assessment) di diagnosi diventa perciò il documento tecnico che certifica la condizione strutturale dell’albero e il suo grado di pericolosità.

Fiorenzo Pandini
Dottore Agronomo libero professionista