Schiacciato da un albero nella propria auto – Eredi risarciti e Comune condannato

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La Cassazione conferma un orientamento consolidato: la P.A. risponde dei danni causati dai beni pubblici in quanto custode degli stessi

6 marzo 2012

Di Antonio Benevento

I  Giudici  di  Legittimità,  con  la  sentenza  della  terza  sezione  civile,n.3253, del 2 marzo 2012, confermano  ancora  una  volta  un  indirizzo  severo  nei  confronti  degli Enti  Pubblici,  per  i  danni causati da beni demaniali. Nel caso di specie viene confermata la condanna per il Comune di Ottaviano a risarcire gli eredi di un automobilista rimasto schiacciato nella sua auto dalla caduta di un grosso platano con evidenti parassitologie della struttura legnosa.  Ciò  che risalta è  che  gli  Ermellini  hanno ribadito come alla  Pubblica  Amministrazione  si  applica l'art. 2051 c.c. sulla responsabilità per danni causati da beni in custodia. Questo  comporta  che  il  danneggiato deve  provare  solo  che  quel  dato  bene  ha  causato  quel  dato danno, restando a carico del titolare dei doveri di custodia del bene (ndr: l’albero)la prova di aver fatto tutto  il possibile  per  evitare  il  danno  oppure  che il  danno  sia  dipeso  da  caso  fortuito imprevedibile.

 

ALBERI CHE UCCIDONO, VICENDA NON NUOVA


Non è la prima volta che accade una storia del genere. Anche  alla  fine  del 2011 c'era  stata  una  vittima  a  Napoli  per  la  caduta di  un  grosso  albero  su un'auto (in quel caso un grosso pino).E proprio in provincia di Napoli ha avuto luogo questo nuovo caso giunto ora al suo epilogo con la sentenza di Cassazione del 2012.Un automobilista  sta  percorrendo  una  via  abitualmente  trafficata:  un  grosso  platano  si sradica e schiaccia la sua auto, uccidendolo sul colpo. Di chi è la colpa? La Provincia  di  Napoli  e  il  Comune  di  Ottaviano  si  palleggiano  la  responsabilità  e  in  ogni  caso cercano  di  tirarsene  fuori  come  fanno  sempre  le  amministrazioni pubbliche,  ovvero  sostenendo l'impossibilità di tenere in buono stato tutto il demanio amministrato. Gli eredi vincono la causa, sia nei due gradi di merito che in Cassazione. In primo grado però il tribunale giudica colpevole  la Provincia,  mentre la Corte d'Appello sposta la responsabilità sul Comune.

 

STRADA COMUNALE O STRADA PROVINCIALE?


Gran parte del procedimento è stato incentrato sulla questione relativa al fatto che la strada fosse in gestione alla Provincia o al Comune. Si trattava di un caso particolare: la strada è statale, ma attraversa il centro abitato di Ottaviano. I Giudici di Piazza Cavour confermano la Corte d'Appello di Napoli, che aveva giudicato la strada di proprietà del  Comune  di  Ottaviano,  sulla  base  della  seguente  considerazione: l'art.4 del regolamento  di  esecuzione  del  C.d.S.  indica come  comunali  tutte  le  strade  che passano  all'interno  del perimetro urbano, a meno che non si tratti di strade statali, regionali o provinciali che passano entro i confini di comuni aventi meno di diecimila abitanti. Il comune di Ottaviano non era stato in grado di contestare i dati forniti dalla Provincia di Napoli che  indicavano  un  numero  di  abitanti  superiore  ai  diecimila, dunque  la  strada  viene  giudicata comunale, prima in appello e ora in Cassazione.

 

CUSTODI DEGLI ALBERI: I DOVERI E LE RESPONSABILITÀ’


A  conferma  di un  indirizzo  giurisprudenziale  sempre  più  consolidato,  anche  in  questo  caso  gli Ermellini precisano che la responsabilità delle pubbliche amministrazioni per i danni provocati da beni pubblici sono responsabilità da custodia. Quindi, una volta stabilito che il proprietario della strada è il Comune di Ottaviano, sarà questo a dover risarcire gli eredi della vittima del tragico incidente. La mancanza di cura degli alberi si considera implicitamente provata, e sarà l'ente proprietario di questi a doversi giustificare. Ciò in base all'art. 2051 c.c. che introduce nell'ordinamento la c.d. inversione dell'onere della prova: non è il danneggiato che deve provare la colpa del proprietario del bene che ha causato il danno, ma  è  il  proprietario  che  deve  dimostrare  di aver  fatto  tutto  quello  che  era  in  suo  potere  per evitarlo, oppure che il danno si è verificato per caso fortuito. Per questo le pubbliche amministrazioni cercano sempre di ottenere sentenze che escludano la loro responsabilità  per i  danni  causati  dai  beni  demaniali,  come  strade  o  alberi,  in  forza  dell'art.  2051 c.c.. Se  i  giudici  applicano  tale  norma,  il  danneggiato  è  avvantaggiato  nel vincere  le  cause,  mentre  se applicassero  la  norma  generale  della  responsabilità  per  danni  illeciti  (art.  2043  c.c.),  sarebbe  il danneggiato a dover fornire le prove della mancanza di diligenza dei comuni, delle regioni o delle provincie, e ciò sarebbe meno agevole. Si  tratta  di  una  scelta,  quella  di  applicare  l'art.  2051  c.c.  alle amministrazioni  oppure  no,  che comporta notevoli conseguenze: o si salvano le amministrazioni dai problemi di manutenzione dei beni  demaniali, oppure le si costringono a "mettere in sicurezza" ogni angolo di strada, ogni manufatto pubblico, ogni albero, per evitare di dover pagare salatissimi risarcimenti. Da  un  decennio  a questa  parte,  la  Suprema  Corte  ha  preso  le  parti  dei  danneggiati,  con conseguenti sonore condanne a carico degli Enti Pubblici.

di Antonio Benevento

 

Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. -Sent. del 02.03.2012, n. 3253
Presidente Petti
Relatore Calrleo
Svolgimento del Processo

Con  citazione  notificata  in  data  27.1  e  10.2  2000  N.  F.  in  proprio  e  quale  esercente  la  potestà  genitoriale  sui  figli minori  C.G  e  C.N.  conveniva  in  giudizio  la Provincia  di  Napoli  ed  il  Comune  di  Ottaviano  esponendo  che  il  20.  11. 1996 in Ottaviano alla via (...) suo marito (A.C. mentre circolava a bordo di un’auto, di proprietà dell’istante, era stato investito da un grosso platano, marcio ed in via di decomposizione, ubicato sul marciapiede destro rispetto al senso  di  marcia  della vettura  diretta  verso  S.  Gennaro  Vesuviano,  perdendo  la  vita  a  seguito  del  completo schiacciamento dell’ auto. Ciò premesso, chiedeva la condanna in via solidale o alternativa dell’Amministrazione provinciale e del Comune, quali proprietario della strada l’una ed addetto alla manutenzione il secondo, al risarcimento  dei  danni patrimoniali  e  non  patrimoniali  subiti.  In  esito  al  giudizio,  in  cui  si  costituivano  i  convenuti chiedendo  entrambi  il  rigetto  della  domanda  nei  propri  confronti  e spiegando  altresì  il  Comune  di  Ottaviano domanda  riconvenzionale  nei  confronti  della  Provincia,  il  Tribunale  di  Nola  adito  dichiarava  la  Provincia  di  Napoli esclusiva responsabile del sinistro e per l’ effetto la condannava al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva  di  euro  1.070.000  oltre  interessi rigettando  la  domanda  nei  confronti  del  Comune  di  Ottaviano. Avverso  tale  decisione  proponevano  appello  principale  la  Provincia,  incidentale  gli  originari attori.  In  esito  al giudizio, in cui si costituiva il Comune di Ottaviano deducendo l’infondatezza degli appelli proposti, la Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in data 12 ottobre 2009 in riforma della sentenza impugnata dichiarava il Comune  di  Ottaviano  responsabile  del  sinistro  e  lo  condannava  al  pagamento in favore  degli  attori  delle  somme già liquidate rigettando l’appello incidentale. Avverso la detta sentenza il Comune di Ottaviano ha quindi proposto ricorso  per cassazione  articolato  in  sette  motivi.  Resistono  con  controricorso  la  Provincia  di  Napoli  e  gli  originari attori. Questi ultimi hanno altresì proposto ricorso incidentale articolato in un unico motivo.

 

Motivi della decisione


In  via  preliminare,  vanno  riuniti  il  ricorso  principale  e  quello  incidentale,  in  quanto  proposti  avverso  la  stessa sentenza. Procedendo all'esame del ricorso principale, va rilevato che con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione  e  falsa  applicazione dell’art.342 co. 1 cpc. il ricorrente Comune ha censurato la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello, proposto dalla Provincia, per genericità  dei  motivi.  Ed  invero,  i  giudici di secondo  grado  così,  in  sintesi,  il  contenuto  della  doglianza  avrebbero trascurato che l’appellante si era limitata ad un generico richiamo alle difese svolte in prime cure senza accompagnarlo né con la specifica individuazione delle statuizioni della sentenza che si intendeva impugnare né con argomentazioni volte a contrastare le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della sentenza gravata La doglianza è infondata. Se è vero che l’art. 342 richiede espressamente che i motivi dell’appello siano specifici, occorre chiarire che la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta  determinazione  del  quantum appellatum,  senza  che  il  giudice  e  le  parti  appellate  siano  costrette  ad un’attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, e la  considerazione  è  decisiva,  potrebbe  tradire  il  vero  contenuto  dei  motivi  di  gravame.  Ciò  spiega  per  quale ragione,  al  fine  del soddisfacimento  del  requisito  previsto dall’art. 342 citato, non siano ritenuti sufficienti il generico   richiamo   alle   difese   svolte   in   primo   grado,   la   generica   affermazione   di   erroneità   della   sentenza  impugnata,  la prospettazione  delle  medesime  ragioni  di  fatto  e  di  diritto  esposte  in  prime  cure  senza  una  critica adeguata  e  specifica  della  decisione  impugnata.  Ma  se  questo  è  vero  non  può  trascurarsi  che  non  vengono richieste neppure né l’indicazione espressa delle norme di diritto che sarebbero state violate, non ponendo l’art. 342 una regola corrispondente a quella contenuta nell’art. 366 n.4 cpc, è una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’ impugnazione, in rigida e scolastica contrapposizione alle considerazioni contenute  nella  sentenza  impugnata, purché l’appello -e  si  tratta  del  rilievo  decisivo -consenta  al  giudice  del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, identificando esattamente i punti da esaminare, ed alle  controparti  di  poter  svolgere  senza  alcun  concreto  pregiudizio  la  propria  attività  difensiva  in  relazione  alle ragioni di fatto e di diritto per le quali era stato proposto gravame. Quindi, sulla base dell’orientamento costante di questa Corte secondo cui l’atto di appello  non  esige  particolari  formalità,  si  deve affermare  conclusivamente  che  il  requisito  della  specificità  può  e deve ritenersi sussistente quando l’atto d’impugnazione, al di là della sommarietà dell’esposizione o dell’eleganza della forma, consenta di individuare con certezza le statuizioni impugnate nonché le ragioni del gravame, secondo una verifica che va fatta in concreto, caso per caso. Ed è appena il caso di sottolineare come nel caso di specie sia i giudici  di  seconde  cure  sia  la  parte  ora  ricorrente,  come  risulta  rispettivamente  dalla sentenza impugnata  e  dalla trascrizione, in ricorso, delle difese svolte dal Comune di Ottaviano in grado di appello, ebbero occasione con tutta evidenza di soffermarsi dettagliatamente sulle ragioni dell’appello proposto dalla Amministrazione provinciale di Napoli.

Passando all'esame delle due successive censure, da esaminarsi congiuntamente perché propongono questioni intimamente  connesse  tra  loro,  va  rilevato  che  la seconda  doglianza,  articolata  sotto  il  profilo  della  violazione dell’art. 346 cpc, si fonda sulla premessa che la Corte avrebbe erroneamente condannato il Comune al pagamento di tutte le somme di cui alla statuizione del Tribunale resa nei confronti della Provincia. L’erroneità consisterebbe nel fatto che gli attori non riproposero, in sede di costituzione in appello, né sotto forma di gravame incidentale né sotto altra forma, la domanda nei confronti della convenuta Amministrazione comunale, riconosciuta  esente  da  responsabilità  in  prime  cure.  Inoltre,  tale  rilievo  sostanzia  la  connessa  censura  per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cpc la questione dell’individuazione del responsabile non era rimasta in gioco per effetto dell’ appello della Provincia, che aveva chiesto dichiararsi la responsabilità del Comune, poiché tale  richiesta  costituiva  domanda  nuova,  in  quanto  in  primo  grado  la  Provincia  si  era  costituita  tardivamente limitandosi  a  contestare  la  pretesa  attorea. Le  ragioni  di  doglianza  sono  infondate.  Al  riguardo,  deve  premettersi che, nel caso di domanda proposta in via alternativa nei  confronti di due diversi  convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell’ altro , il pieno accoglimento della domanda di condanna  proposta  nei  confronti  di uno  dei  convenuti  alternativi  esclude  una  qualsiasi  forma  di  soccombenza  in danno dell’attore e conseguentemente l’onere, a suo carico, di proporre appello incidentale. Ciò premesso, deve sottolinearsi  che  nel  caso  di  specie,  come  risulta  dalla  comparsa  di  costituzione  depositata  nella  cancelleria  della Corte d’ Appello il 5 ottobre 2006, opportunamente trascritta nel ricorso incidentale nella parte de qua nel rispetto del principio di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, gli appellati nel costituirsi in secondo grado dichiaravano di  voler riproporre  espressamente  ex  art.  346  cpc  tutte  le  domande,  richieste,  eccezioni  e  difese  già  proposte  in primo grado, reiterandole e ribadendo nelle successive difese rassegnate all'udienza del 28 maggio 2008 (cfr. capo E  della  comparsa  conclusionale  di  secondo grado) inequivocarnente “l’assenza di qualsiasi rinunzia all'integrale risarcimento nei confronti dei convenuti” e la condanna dell’Ente Provincia in solido con l’Ente Comune, o alternativamente, chi tra gli stessi tenutovi per legge non avendo mai rinunziato ad alcuna domanda nei confronti di alcuno né in primo né in secondo grado ed avendole riproposte integralmente.

Ciò posto, considerato che l’art. 346 c.p.c. non indica le forme con le quali l’appellante che voglia evitare la presunzione  di  rinuncia  deve  reiterare  le  domande  e  le eccezioni  non  accolte  in  primo  grado,  deve  condividersi l’orientamento di questa Corte, secondo cui, tenendo conto del principio di conservazione degli atti processuali, le domande   e   le   eccezioni   possono   essere   riproposte   in   qualsiasi   forma   idonea   ad   evidenziare   la   volontà dell’interessato di sollecitare la decisione su di esse (cfr. Cass. n.12162/07) Ne consegue l’infondatezza delle censure in esame.

Passando  alle  due  successive  doglianze,  che  vanno  anche  esse  trattate congiuntamente per l’intima connessione che  le  lega,  va  rilevato  che  la  quarta  censura, articolata  sotto  il  profilo  della  violazione  e/o  falsa  applicazione dell’art. 2 comma 7 del d.lgs 285/92, (Codice della Strada ndr) si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha affermato che la strada in questione doveva essere ritenuta comunale a prescindere dal ‘avvenuto perfezionamento dell’ iter procedimentale disciplinato  dal  nuovo  codice  della  strada  e  dal  successivo  regolamento  di  attuazione  approvato con dpr 495/92, in quanto la strada attraversava il centro abitato ed il Comune aveva (rectius, avrebbe avuto) una popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Inoltre  tale  rilievo  riguarda  la  successiva  doglianza  svolta  per  motivazione  omessa  ed  insufficiente  la  sentenza impugnata  sarebbe  altresì  censurabile  in  quanto la  motivazione  resa  a  supporto  del  convincimento  circa  la consistenza  demografica  del  Comune  è stata  fondata  su  un  atto  (determinazione  della  Provincia  di Napoli  0.2112 dell’11.7.97) assai generico e proveniente dalla stessa controparte in causa. Sia l’una che l’altra doglianza sono infondate. A riguardo, con riferimento specifico alla prima delle due censure, corre l’obbligo di sottolineare che, ai sensi del comma 7 dell’ art. 2 del D.l.g svo n. 285/92, “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’ interno dei centri abitati, eccettuati i tratti  interni  di  strade  statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.

Ne  deriva,  sulla  base  del  dettato  normativo  appena  riportato,  che,  a  i  fini  della  individuazione  del  soggetto proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune, sono sufficienti il dato topografico, e cioè il fatto che detta strada, pur essendo parte di una strada statale, regionale o provinciale,  attraversi  il  centro abitato, e  la  circostanza  che  il  Comune  abbia,  un  numero  di  abitanti  superiore  a diecimila, senza che rilevino invece né l’atto di declassamento della strada in questione né l’atto di consegna dallo Stato  o  dalla  Provincia  al  Comune,  essendo  adempimenti  che  non  sono  affatto  contemplati  dalla norma  in questione ai fini dell’ individuazione dell’ ente proprietario della strada medesima. La lettera della legge sul punto è  chiarissima  e  non  consente  interpretazioni  di  segno  contrario,  con  la conseguenza  che  deve  essere  ritenuta l’immediata efficacia del disposto di cui all'art 2 co. 7 citato, una volta che sussistano i presupposti di legge sopra  richiamati, indipendentemente dall'adozione di  successivi  atti  formali  da  parte  dell’ente  territoriale. Conseguentemente, quando il regolamento di esecuzione del codice della strada (D. P. R. n. 495 del 1992) all'art. 4, comma 4, stabilisce che “I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima, deve ritenersi che tale previsione vada necessariamente intesa nel senso che le delibere di classificazione, adottate dal consiglio comunale, non hanno carattere costitutivo, ai   fini   del   trasferimento   della   proprietà   della   strada,   ma   solo   une   funzione   ricognitiva   e   valenza   limitata all'assegnazione della strada ad una determinata classe nella'ambito delle strade comunali. Ne deriva l’infondatezza della censura in esame.

Quanto alla successiva doglianza, relativa alla consistenza della popolazione del Comune, si deve premettere che il ricorrente ha censurato l’attendibilità del documento (determinazione della Provincia di Napoli n. 2112 dell’ 11. 7 .1997),  posto  dalla  Corte  a  base  della  sua  valutazione,  in  quanto  proveniente  dalla  sessa Amministrazione provinciale.  Ed  invero,  la  Corte  di  merito,  questa,  in  sintesi  la  ragione  di  censura  avrebbe  dovuto  verificare  la correttezza del dato in questione attraverso gli strumenti dell’Istituto Centrale di Statistica, deputato a fornire la necessaria attestazione sulla base dell’ultimo censimento effettuato. Anche quest’ultima censura non convince A riguardo, corre l’obbligo di rilevare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, gli atti e i certificati provenienti dalla P.A. o da enti pubblici, essendo assistiti da una presunzione “iuris tantum” di legittimità, possono essere posti a fondamento del convincimento del giudice di merito anche se la pubblica amministrazione e gli enti pubblici, da cui gli atti stessi provengono, siano parte in causa (Cass.n. 3654/04, n.10436/021.

La  premessa  torna  utile  nella  misura  in  cui,  a  fronte  della  presunzione  di  legittimità  derivante  dal  documento proveniente dall'Amministrazione Provinciale, il ricorrente Comune si è limitato a dedurre genericamente che la Provincia  non  avrebbe  fornito  nessuna  prova  attendibile  sul  punto,  guardandosi  bene  però  dal contestare  in maniera specifica il dato fornito dall'Amministrazione Provinciale, anche solo indicando l’effettivo numero dei suoi cittadini. E ciò, senza considerare che, a ragione della sua estrema “vicinanza” alla  prova,  avrebbe  potuto  assai agevolmente  fornire  gli  elementi  anagrafici  volti  a  confutare  la  presunzione  di  legittimità della  certificazione  che era stata prodotta.

Si  deve  pertanto  affermare  il  principio  secondo  cui,  a  fronte  di  certificati  provenienti  dalla  P.A.  o  da enti  pubblici, assistiti in quanto tali da una presunzione “iuris tantum” di legittimità malgrado la pubblica amministrazione e gli enti  pubblici,  da  cui  i  documenti  provengono,  siano  parte  in  causa,  la  controparte,  che  intenda vincere tale presunzione, non può limitarsi ad una generica contestazione dell’attendibilità della certificazione prodotta ma ha l’onere di allegare i dati in suo possesso e di fornire, specialmente se vicino alla prova della quale ha la disponibilità, gli elementi contrari volti a superare la presunzione indicata.

Passando all'esame della sesta doglianza, va osservato che la censura articolata sotto il profilo dell’omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento a l’art. 360 co.1 n.5 cpc, si fonda sulla considerazione che per tabulas ed è riconosciuto dalle altre parti in causa”, la strada in cui si è verificato l’incidente è una lunga arteria notevolmente trafficata ed attraversata da un rilevante numero di utenti per cui sarebbe inapplicabile il disposto di cui all'art. 2051 cc, Di tanto, pur a fronte di precise deduzioni del Comune, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto nella sentenza impugnata.

La  censura  è  inammissibile  in  quanto  il  vizio  di  motivazione,  anche  nella  configurazione  più  radicale  della  carenza assoluta  della  motivazione,  può  costituire oggetto  di  ricorso  per  Cassazione  esclusivamente  in  quanto  incida sull’accertamento e sulla valutazione di punti di fatto rilevanti per la decisione  e  non  anche quando  riguardi l’affermazione o l’applicazione di principi giuridici (cfr. Sez. Un. 21712/04). Giova aggiungere che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, la responsabilità oggettiva prevista dall’ art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni.

Tale responsabilità  resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a.,  che il danno sia  stato determinato da  cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente  rimosse,  così  integrando  il  caso  fortuito  previsto  dalla  predetta  norma  quale scriminante  della responsabilità del custode (ex multis Cass. n. 20427/08).

Passando infine all'esame dell’ultimo motivo di impugnazione, anch'esso articolato per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, va rilevato  che, ad avviso  del ricorrente, la sentenza sarebbe censurabile in ordine alla  quantificazione  del  danno.  In  particolare,  quanto  al  danno  biologico  iure  proprio,  la  C.T.U.  svolta  sarebbe insufficiente  a  fornire  un  quadro  dei  pregiudizi  lamentati  da  parte  attrice;  inoltre,  non  convincerebbero  le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure relativamente alla liquidazione del danno patrimoniale; parimenti nulla  sarebbe  stato  dimostrato  in  ordine  alle  attività  lavorative  svolte  dal  C.  né  per  le  spese sostenute  in conseguenza  del  sinistro.  Ciò  malgrado,  ad  onta  dei  rilievi  avanzati,  nulla  avrebbe  osservato  in  merito  la  Corte territoriale.

Anche  tale  doglianza  è  inammissibile,  sia  pure  per  ragioni  diverse.  A  riguardo,  mette  conto  di  sottolineare  che  la censura, come risulta di ovvia evidenza dal suo stesso contenuto e dalle espressioni usate, concerne la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito e non evidenzia effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale de a sentenza impugnata. Ed invero, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mira ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali,  che  non  è  consentita  in  sede  di  legittimità.  Ciò  posto,  premesso  che  la  valutazione degli  elementi  di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione  delle  risultanze  degli  atti  di causa.  Con  la  conseguenza  che  deve  ritenersi inammissibile  la  doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all'ottenimento  di  una  nuova  pronuncia  sul  fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Resta da esaminare il ricorso incidentale proposto dagli originari attori, fondato su un’unica doglianza per violazione  e  falsa  applicazione dell’ art. 346 cpc, con cui i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe sbagliato quando ha affermato che la questione dell’individuazione del responsabile del sinistro era rimasta in gioco per effetto dell’appello della Provincia, che aveva chiesto dichiararsi la responsabilità del Comune.

Tale motivazione dovrebbe essere corretta ex art. 384 ultimo comma cpc perché gli eredi C. nel costituirsi nel giudizio in appello avevano riproposto espressamente ex art. 346 cpc tutte le domande, richieste e difese già proposte in primo grado, tra cui la richiesta di responsabilità del Comune. Il ricorso è inammissibile, per difetto di interesse, alla luce del rilievo che è stato proposto da una parte totalmente vittoriosa in appello ed è diretto soltanto alla modifica della motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, tale correzione può essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l’esercizio autonomo del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall’art. 384 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.7057/2010, Cass. n. 6519/07, Cass. n. 3654/06, Cass. n. 6631/06,  Cass. n.15897/01).  L’alternarsi delle decisioni  di merito,  nel rapporto  processuale tra  il Comune di Ottaviano   e   la   Provincia   di   Napoli,   e   la   reciproca   soccombenza,   nel   rapporto   processuale   tra   i   ricorrenti, giustificano  ampiamente  la  compensazione  delle  spese  del  presente  giudizio  di  legittimità  tra  tutte  le  parti  in causa.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, rigetta quello principale. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.
Depositata in Cancelleria il 02.03.2012